Arriva ufficialmente la proroga la possibilità di ricorrere allo smart working semplificato per i datori di lavoro: differita la scadenza fino alla fine del 2021.
A stabilire ufficialmente il differimento è la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 17 giugno 2021, n. 87:
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.
Più specificatamente, la proroga opera sui termini di applicazione dell’articolo 90, commi 3 e 4, del decreto Rilancio.
Dipendenti Pubblici in Smart Working: può essere applicata la disciplina della reperibilità?
Scopriamo dunque cosa cambia per lavoratori pubblici e privati.
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Si tratta, in pratica, di disciplinare:
Una proposta di legge per promuovere lo Smart Working nei borghi.
Nel pubblico impiego, le Amministrazioni Pubbliche fino al 31 dicembre 2021, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi:
Inoltre, in tema di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche le Pubbliche Amministrazioni adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro e del lavoro agile.
Infine, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le Amministrazioni Pubbliche redigono il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) che ne individua le modalità attuative prevedendo, per le attività che possono essere svolte in smartworking, che almeno il 15% dei dipendenti possa avvalersene.
In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 15% dei dipendenti, ove lo richiedano.
Il Ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta ha parlato in in video di smart working nella PA, declinando i termini futuri.
Nel settore privato, invece, si prevede un’ulteriore proroga al 31 dicembre 2021 del termine per l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smartworking di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77 (art. 11).
Risulta confermata anche la anche la proroga delle modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione dei consulenti del lavoro, degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati.
Infine, a partire dal 1° luglio 2021, nelle c.d. zone gialle e bianche, i corsi di formazione pubblici e privati potranno svolgersi anche in presenza, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati in funzione del contenimento epidemiologico.
A questo link potete consultare il testo completo della legge in Gazzetta Ufficiale.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it